Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 119-bis. - (Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto). - 1. Nel bando di gara per l'affidamento di servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal presente codice, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 140».

 

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